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Sicurezza sul Gas

Molti amministratori si chiedono come valutare, in caso di incidente, le responsabilità del proprietario di un appartamento che ha la tubazione del gas metano sottotraccia e senza le giunzioni ispezionabili. La normativa in merito obbliga il tentativo di conciliare la legge 1083/71 (la prima in materia) con tutte le disposizioni successive.

Gli impianti di distribuzione gas metano eseguiti successivamente al 13 marzo 1990 devono rispettare integralmente quanto disposto dalle tabelle UNI-CG approvate e quindi non possono presentare tratti di distribuzione con cambi di direzione annegati e/o incassati; gli impianti di distribuzioni gas metano eseguiti prima di tale data possono essere considerati a norma, senza bisogno di interventi, nel caso rispettino i requisiti di sicurezza previsti dall’articolo 2 del Dpr 218/98, tra i quali la tenuta delle tubazioni contro le perdite di gas. Per accertare la presenza di tali attributi il responsabile dovrà incaricare una ditta qualificata di eseguire le verifiche e i controlli previsti dall’articolo 2 del Dpr n.218 del 13 maggio 1998, tra i quali anche la verifica di tenuta delle tubazioni. Se l’esito delle ispezioni si rivelerà positivo, la ditta sarà tenuta ad attestare l’idoneità dell’impianto mediante una dichiarazione di verifica. La revisione dovrà essere ripetuta una volta all’anno, come prevede l’articolo 11 comma 4 del Dpr 412/93 e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità di cui al punto 7.1 della tabella UNI10738; ogni 10 anni la verifica della tenuta delle tubazioni dovrà essere eseguita secondo le modalità di cui al punto 6 della tabella UNI 11137-1.

In caso di sinistro, se l’impianto possiede le adeguate certificazioni è considerato a norma e dunque il responsabile non potrà essere tacciato di negligenza. In caso contrario, il responsabile risponde, oltre che del sinistro, anche di negligenza nei controlli dell’impianto secondo le disposizioni dell’articolo 34, comma 5 della legge 10/91.

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